NOTIFICA A MEZZO PEC - DOMICILIATARIO - Cass. civ. Sez. I Ord., 22-08-2018, n. 20946

NOTIFICA A MEZZO PEC - DOMICILIATARIO - Cass. civ. Sez. I Ord., 22-08-2018, n. 20946

La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Paolo - rel. est. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18681/2017 R.G. proposto da:

D.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in foglio allegato al ricorso, dall'Avv. Mario Giorgio Bergamo del Foro di Treviso, il quale ha indicato indirizzo PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonella Scano, alla via Mirabello n. 6 in Roma;

- ricorrente -

contro

A.R., rappresentata e difesa, nella fase di appello, dagli Avv.ti Carlo Bermone e Giacomo Vanzan;

- resistente non costituita -

avverso l'ordinanza n. 4147, pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia e depositata il 03.07.2017;

ascoltata la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30 maggio 2018, dal Consiglier Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

Svolgimento del processo

D.M., con ricorso ex artt. 337 ter e 337 quinquies c.c., in data 15.09.2016 adiva il Tribunale di Padova, proponendo questioni afferenti l'affidamento ed il mantenimento del proprio figlio di età minore, nato da genitori non uniti in matrimonio, a seguito di una breve e discontinua relazione sentimentale intrattenuta con A.R.; il bambino è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Nella decisione impugnata la Corte territoriale non ha esaminato il merito della controversia, concentrando la propria riflessione su una questione processuale.

Il difensore della odierna resistente, in data 09.03.2017, provvedeva a notificare il decreto pronunciato dal giudice patavino al termine del procedimento, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Avv. Claudia Camani, domiciliataria anagrafica del D..

L'odierno ricorrente, in data 05.04.2017, interponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Venezia.

Si costituiva in giudizio la A., la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuto decorso del termine perentorio di 10 giorni per proporre gravame. Il D. contestava tale eccezione nell'udienza del 19.06.2017. Sosteneva, in definitiva, che in nessuno degli atti di causa era stato indicato l'indirizzo PEC dell'Avv. Claudia Camani, o era stato eletto domicilio digitale presso la medesima professionista. Negli atti risultava indicato, piuttosto, l'indirizzo PEC: avvmariogiorgiobergamo(at)icnfpec.it, proprio del difensor di fiducia nominato dall'odierno ricorrente.

La Corte di merito, però, riteneva l'eccezione pregiudiziale proposta dalla madre del bambino fondata e, in conseguenza, dichiarava inammissibile il reclamo, in quanto la notifica del decreto era stata ricevuta in data 09.03.2017, mentre il reclamo era stato proposto il 05.04.2017, quando il termine perentorio di dieci giorni, di cui all'art. 739 c.p.c., comma 2, era ormai scaduto. Condannava, inoltre, il reclamante alla refusione delle spese di lite ed al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Avverso la decisione della Corte di Appello di Venezia ha proposto impugnativa D.M., affidandosi ad un unico motivo di ricorso. La controparte, A.R., non si è costituita.

Motivi della decisione

-- Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'impugnante censura la Corte di merito per essere incorsa in una plurima violazione di legge, avendo erroneamente applicato le norme in materia di notificazione degli atti processuali, di cui agli artt. da 137 a 141 c.p.c., nonchè l'art. 134 c.p.c., in materia di motivazione del provvedimento, che risulta solo "apparente", e l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese di lite.

2.1. - Con il suo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione delle norme in materia di notificazione, che prevedono la possibilità di notificare l'atto giudiziario, mediante strumenti telematici, all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero per effetto di consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, di copia dell'atto notificato, contenuto su supporto informatico non riscrivibile.

La Corte di Appello di Venezia, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato nel far discendere dalla notificazione, effettuata in data 09.03.2017 dall'Avvocato di controparte, Carlo Bermone, all'indirizzo PEC dell'Avv. Claudia Camani, l'inammissibilità del reclamo perchè introdotto dall'odierno ricorrente quando era ormai decorso il termine di 10 giorni, riconosciuto come utile per interporre gravame dall'art. 739 c.p.c., comma 2, ma semprechè l'atto impugnato fosse stato regolarmente notificato.

La doglianza appare fondata, in quanto nella procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 16), il D. risulta aver eletto domicilio soltanto anagrafico presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Camani, alla via E. Degli Scrovegni n. 1, in Padova, mentre il dominus della causa, l'Avv. Mario Giorgio Bergamo, ha espressamente dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge, ivi comprese le notificazioni degli atti processuali, presso il proprio domicilio digitale, all'indirizzo PEC: avvmariogiorgiobergamo(at)cnfpec.it.

In nessuno degli atti depositati nella fase di primo grado, ha dichiarato il ricorrente, risulta eletto domicilio digitale presso l'Avv. Claudia Camani, e non è stato neppure mai indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima.

Ciònonostante, la resistente A., anzichè provvedere a notificare il decreto reso dal Tribunale di Padova tramite l'Ufficio U.n.e.p. del medesimo ufficio giudiziario, oppure, ex L. n. 53 del 1994, in proprio al domicilio fisico eletto dal D. presso lo studio dell'Avv. Camani, ha provveduto a notificare il provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima, PEC: claudia.camani(at)ordineavvocatipadova.it.

Il procuratore dell' A. è pertanto incorso in errore, perchè ha operato confusione fra il domicilio fisico eletto e il domicilio digitale della controparte.

L'errore commesso non può essere superato perchè l'indirizzo digitale del difensore, mai abilitato dalla parte a ricevere per suo conto la notifica della decisione in via telematica, risultava riportato nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, risultava indicato, quale utile al fine delle notificazioni, l'indirizzo PEC del difensore di fiducia, e nello stesso atto risulta effettuata pure l'elezione di domicilio fisico presso lo studio di altro professionista, l'Avv. Camani. A.R. avrebbe dovuto effettuare la notifica presso il domicilio PEC dichiarato, quello del difensore del D.: Mario Giorgio Bergamo, oppure, eventualmente, avrebbe potuto effettuare la notifica presso il domicilio fisico, eletto dalla parte alla via E. Degli Scrovegni n. 1, in Padova, ma in nessun caso poteva effettuare validamente la notifica telematica presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Camani.

Risulta consolidato, si osservi, l'orientamento proposto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sez. 5^-1^, ord. 12.10.2015, n. 20468).

Analoga valutazione deve effettuarsi, mutatis mutandis, in ordine all'attività di ricezione degli atti processuali, e può pertanto dettarsi il principio di diritto secondo cui: "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto". La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare.

Ne deriva che nel caso di specie la notifica, eseguita digitalmente presso l'indirizzo elettronico di difensore non abilitato a riceverla in tale forma, risultava inidonea a comportare la decorrenza del termine d'impugnazione del decreto che si intendeva notificare. Ne consegue la invalidità insanabile della notifica come effettuata, da cui discende quale conseguenza la erroneità della pronuncia impugnata.

Sussiste, invero, anche la contestata violazione dell'onere di motivazione da parte del giudice di merito, posto che la Corte territoriale ha basato la propria decisione sulla circostanza che " D.M. nella procura alle liti posta a amrgine del ricorso introduttivo ha designato quale procuratore domiciliatario l'Avv. Claudia Camani di Padova, via Scrovegni, 1; (...) la notifica è stata ricevuta con l'allegato decreto in data 9.3.2017, mentre il reclamo è stato proposto il 5.4.2017, cioè decorso il termine perentorio di 10 giorni (vd. art. 739 c.p.c., comma 2)" (sent. C. d'A., pp. 1 e 2).

La motivazione, infatti, risulta solo apparente, perchè non opera la necessaria distinzione fra domicilio fisico e domicilio telematico.

La ulteriore censura proposta dall'odierno ricorrente in relazione alla condanna, posta a proprio carico dalla Corte lagunare, alla refusione delle spese del grado ed al versamento di un ulteriore importo a titolo di sanzione, rimane assorbito nell'accoglimento della prima censura e pertanto nella cassazione della decisione contestata.

Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata dève essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi di diritto innanzi esposti, e provveda pure al governo delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto da D.M., cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di cassazione.

Ordina, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2018


Avv. Francesco Botta

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